Al fine di valutare in maniera giuridicamente corretta la responsabilità dell’amministratore delegato rispetto ad un sinistro verificatosi per inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro è rilevante accertare se sia presente una delega di funzioni ovvero una delega di gestione, nonché il contenuto effettivo di tale delega. È quanto si legge nella Sentenza della Cassazione del 27 febbraio 2023, n. 8476.
La posizione di garanzia in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è normalmente rivestita dal datore di lavoro. A meno che abbia espressamente e regolarmente delegato un altro soggetto al controllo e all’applicazione delle misure di sicurezza messe in atto all’interno dell’azienda. La delega, come chiarisce la Cassazione penale, può assumere la forma di quella specificatamente prevista dall’articolo 16 del testo unico sulla sicurezza lavoro o dall’articolo 2381 del Codice civile che disciplina il potere delegatorio del consiglio di amministrazione a un singolo consigliere “esecutivo” in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni o a un comitato esecutivo, cosiddetto board. Nel primo caso permane in capo al datore di lavoro delegante la responsabilità se non opera il dovuto controllo sull’agire del delegato. Mentre nel secondo caso il datore assolve al proprio dovere solo con la verifica fondata sui flussi informativi endoaziendali.
La sentenza n. 8476/2023 ha annullato la condanna del ricorrente/datore di lavoro in quanto i giudici di merito hanno mancato di verificare la natura della delega in materia di sicurezza fatta a uno dei consiglieri di amministrazione, appurando se in concreto vi fosse stato o meno il “passaggio” della posizione di garanzia a fronte dell’infortunio occorso a un lavoratore per cui vi è stato processo. I giudici di merito avevano in effetti fatto riferimento a una delega ex articolo 16 del Testo unico, mentre il ricorrente sosteneva – nella sua qualità di presidente e di amministratore -che il consiglio di amministrazione avesse delegato, sullo specifico settore della sicurezza, l’intera gestione a uno solo tra i consiglieri e che quindi la responsabilità dell’incidente fosse a questi ascrivibile totalmente. La delega prevista dal Tusl è quella che la Cassazione penale definisce ” di funzioni” in contrapposizione a quella cosiddetta “gestoria” del Codice civile.
Il ricorrente sosteneva che la delega fosse stata operata però in base alla disciplina dell’articolo del Codice civile con conseguente irrilevanza della notazione dei giudici di merito secondo cui l’atto delegante non fosse valido in quanto nulla diceva in merito alla dotazione di spesa in capo al delegato. Nel caso della delega civilistica del consiglio di amministrazione verso un consigliere – che è quindi anche datore di lavoro – non è richiesta la specifica indicazione nell’atto (necessariamente scritto) della dotazione messa a disposizione della posizione di garanzia sulla sicurezza. Per cui se – come dice il ricorrente – la delega fosse quella del Codice civile la lamentata parte mancante, in ordine al potere di spesa della posizione di garanzia, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della validità del passaggio di responsabilità.
DELEGA_01 CORTE-DI-CASSAZIONE-PENALE-Sez.-4–27-febbraio-2023-Ud.-20.10.2022-Sentenza-n.-8476
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